Informazioni
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C.I. straniero maggiorenne: Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 articoli 288 - 294 Legge 18.02.1963 n. 224, DPR 30.12.1965 n. 1656 Legge 21.11.1967 n. 1185, Legge 04.04.1977 n. 127 DPR 06.08.1974 n. 649, Legge 28.02.1990 n. 39 articolo 6 Legge 15.05.1997 n.127, DL 9 febbraio 2012 n. 5. C.I. straniero minorenne: Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, DL 9 febbraio 2012 n. 5. La carta d’identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008). Viene rilasciata con la dicitura “non valida per l’espatrio” . Quando si rinnova - Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza - A discrezione dell'interessato per cambiamento dei seguenti dati: residenza e stato civile - Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il numero del documento, che può essere richiesto all’Anagrafe - Per deterioramento: portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio - Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana Per la scadenza si fa riferimento all’art 7 DL 9/2/2012 n. 5 secondo cui i documenti sono rilasciati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi, può richiedere di usufruire del servizio a domicilio. Un familiare maggiorenne dovrà recarsi in Comune con la documentazione richiesta e dichiarare l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la carta e raccogliere le firme. La normativa di cui al decreto legge n. 70/2011 si applica anche ai cittadini stranieri minorenni. I ragazzi devono presentarsi personalmente, accompagnati da un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i ragazzi possono presentare il passaporto e farsi accompagnare da due testimoni. La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età - la carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni - la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro - carta d'identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'Ufficio - oppure il passaporto - oppure, per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese - oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido - in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza - per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno - oppure, per chi ha il permesso in corso di rinnovo, ricevuta dell'ufficio postale - oppure, in caso di furto o smarrimento del permesso, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e ricevuta rilasciata dall'ufficio postale I cittadini extracomunitari iscritti come residenti ai sensi della circolare n. 16 del 2 aprile 2007 possono avere la carta di identità anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno. Inoltre i minorenni devono presentarsi all'anagrafe con la documentazione richiesta e devono essere accompagnati da un genitore che abbia con sè un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno.
Ritiro dell'interessato c/o lo sportello Anagrafe.
Istanza di parte