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Carta d’identità cartacea non residenti

Informazioni

Termini di conclusione:

Entro 2 giorni dalla data di ricezione del nulla osta da parte del Comune di residenza.

Normativa di riferimento:

Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 articoli 288 - 294 Legge 18.02.1963 n. 224, DPR 30.12.1965 n. 1656 Legge 21.11.1967 n. 1185, Legge 04.04.1977 n. 127 DPR 06.08.1974 n. 649, Legge 28.02.1990 n. 39 articolo 6 Legge 15.05.1997 n.127. E’ possibile il rilascio della carta d’identità a soggetti non residenti nel Comune. Tale rilascio segue le regole prescritte in generale, è però subordinato al rilascio di nulla-osta da parte del Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); Se un cittadino, per motivi di salute, è impossibilitato a presentarsi, può richiedere di usufruire del servizio a domicilio. Un familiare maggiorenne dovrà recarsi in Comune presso lo sportello unico del cittadino con la documentazione richiesta e dichiarare l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al suo domicilio per consegnare la carta e raccogliere le firme. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: - tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro - carta d'Identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'Ufficio - oppure un documento di riconoscimento in corso di validità. - oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido - in caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Ritiro dell'interessato presso lo sportello Anagrafe

Modalità di avvio:

Istanza di parte